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LA COSCIENZA DI ZETA

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Pos obbligatorio: perplessità giuridiche, applicative e politiche

Dal 30 giugno i commercianti che rifiutano il pagamento con carte di debito o credito potranno essere sanzionati al pagamento di 30 euro, più il 4% del valore della transazione rifiutata. In teoria dal 1° gennaio del prossimo anno sarebbe dovuta entrare in vigore la nuova legge, ma il decreto approvato dal governo ad aprile e convertito in legge dal Parlamento il 29 giugno scorso, il Pnrr Bis, ha anticipato di sei mesi il provvedimento. In questo modo è stato rispettato uno degli obiettivi fissati entro giugno dal Piano Nazionale di Ripresa per contrastare l’evasione fiscale.

Fratelli d’Italia, il principale partito all’opposizione, ha fortemente criticato il nuovo provvedimento. Giorgia Meloni, leader del partito, ha dichiarato che l’obbligatorietà è un «ennesimo regalo alle banche» e l’«ennesima batosta per i commercianti». La richiesta principale di Fratelli d’Italia – al netto della mancanza di soluzioni alternative proposte dal partito – è quella di eliminare le commissioni a carico dei commercianti, ossia le spese aggiuntive che questi devono pagare nei confronti di banche e intermediari finanziari in cambio del servizio di pagamento elettronico fornito.

Anche Confcommercio e Confesercenti, le principali associazioni nel settore del turismo e del commercio, hanno espresso la loro disapprovazione verso il decreto. Accettare  i pagamenti con carte comporta alcuni costi aggiuntivi per gli esercenti, anche se quantificarli con precisione non è semplice. In primo luogo si tratta dei costi per l’acquisto del dispositivo e la sua installazione, che però considerando importo e frequenza potrebbero considerarsi trascurabili. Le spese più contestate sono quelle legate alle commissioni che l’esercente deve pagare per permettere ai clienti di utilizzare le carte di debito o di credito.

«Quando un cliente paga con la carta, per ogni transazione il commerciante è tenuto a pagare al proprio acquirer una commissione, che è fatta di diverse componenti», ha spiegato a Pagella Politica Matteo Risi, ricercatore dell’Osservatorio innovative payments del Politecnico di Milano.

La prima componente riguarda le commissioni interbancarie. Per ogni transazione la banca del commerciante trattiene un certo importo dal totale pagato dal cliente. Parte di questo importo viene inviato alla banca che ha emesso la carta utilizzata dal cliente, mentre un’altra parte rimane invece alla banca che riceve il pagamento per conto del commerciante. In base ad una direttiva europea del 2015, le commissioni interbancarie non possono essere superiori allo 0,2 per cento del pagamento totale per le carte di debito e allo 0,3 per cento per le carte di credito. I costi, comunque variano a seconda della banca o della società di pagamenti mobili che fornisce il servizio.

In breve: da un lato, è vero che i commercianti sono tenuti a pagare le commissioni su ogni transazione effettuata con pagamenti elettronici. Dall’altro, anche l’uso del contante ha i suoi costi e i pagamenti elettronici hanno alcuni benefici, legati alla sicurezza e al potenziale allargamento della clientela dei commercianti. Pertanto, secondo i favorevoli alle sanzioni i commercianti dovrebbero tenere in considerazione una serie di benefici che i pagamenti con carte comportano, i quali complessivamente, uniti all’esigenza di combattere l’evasione fiscale, giustificherebbero il provvedimento legislativo. 

Attraverso due note di istruzioni diramate ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale Giuseppe Arbore, la Guardia di finanza ha chiarito alcuni aspetti relativi alle sanzioni sui mancanti pagamenti con il pos. Si tratta di una serie di indicazioni circa le eccezioni e le modalità di accertamento delle violazioni. In particolare, il provvedimento giustifica il rifiuto del pagamento solo in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”, un concetto giuridico particolarmente indeterminato che comporterà non pochi dubbi applicativi. Per ora si potrebbe far riferimento, per esempio, a problemi tecnici all’apparecchio o assenza di connessione di rete.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento, dovrà essere il consumatore, una volta ottenuto il rifiuto di accettare il pagamento elettronico dal commerciante, esercente o professionista,  a dover allertare le forze dell’ordine. Per «pagamenti elettronici» devono intendersi carte di debito, di credito e prepagate. Sono quindi esclusi strumenti alternativi, come ad esempio Paypal.