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Referendum giustizia: perché Si, perché No

Il 12 giugno, dalle ore 7 e alle ore 23, i cittadini italiani con più di 18 anni di età saranno chiamati a votare per i referendum abrogativi sulla giustiziapromossi dalla Lega e dal Partito Radicale. Gli elettori dovranno esprimersi sui cinque quesiti, per lo più tecnici, riguardanti alcune norme sul funzionamento dell’ordinamento giudiziario.

La validità del voto per ogni singolo quesito dipenderà dal raggiungimento o meno del quorum, ovvero, come previsto dalla Costituzione, dovrà partecipare alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

L’attenzione dedicata al referendum è davvero scarsa, sia a livello di presenza sui vari canali di comunicazione, sia da parte dei partiti, in particolare di quelli promotori come la Lega. Nessuno è sembrato realmente interessato nell’aprire un dibattito pubblico oggettivo e a tre giorni dal voto in molti dubitano fortemente che il quorum possa essere raggiunto.

Ciò nonostante, proviamo a fare chiarezza sul contenuto dei quesiti e sulle prospettive di cambiamento derivanti da un’eventuale vittoria del Sì.

Quesito numero 1: L’abrogazione della legge Severino

Il primo quesito riguarda l’abolizione della legge che prevede l’incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche dei politici nel caso in cui questi siano stati condannati in via definitiva per determinati reati, stabiliti appunto nella c.d. Legge Severino del 2012. Si parla di reati particolarmente gravi, come mafia o terrorismo; reati contro la pubblica amministrazione, come peculato, corruzione o concussione; e per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

Una delle particolarità della legge Severino riguarda gli amministratori locali (sindaci, consiglieri, assessori): questi subiranno la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna non definitiva (massimo un anno e mezzo).

Perché SI: abrogare la Legge Severino consente di eliminare la discutibile regola relativa agli amministratori locali, la quale non solo rappresenta una chiara disparità di trattamento, ma lede anche il diritto alla presunzione di non colpevolezza, sancito non solo dalla Costituzione ma anche da molteplici fonti sovranazionali.

Perché NO: l’abrogazione di questa legge impedirebbe l’automatica sospensione del mandato anche per i condannati in via definitiva; ciò nonostante il giudice, in sede di condanna, potrà prevedere l’interdizione dai pubblici uffici, ottenendo lo stesso risultato. Si parla però di una decisione caso per caso, il che, anche se in minima parte, lascerebbe uno spazio “grigio” di non applicazione del principio costituzionale sancito all’art. 54, secondo cui le funzioni pubbliche  devono essere svolte «con disciplina e onore».

Quesito numero 2: Limitazione all’applicazione delle misure cautelari

Il secondo quesito modificherebbe le basi su cui possono essere disposte le misure cautelari, ossia quei provvedimenti che un giudice può disporre su richiesta del pubblico ministero verso una persona, non ancora condannata in via definitiva, per esigenze, appunto, “di cautela”. Tra queste misure ci sono gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o quella in un luogo di cura.
Oggi, in base all’articolo 274 del codice di procedura penale, le misure cautelari possono essere disposte in presenza di gravi indizi di colpevolezza e nei casi in cui ci sia una delle tre esigenze cautelari contemplate, quindi il pericolo di fuga dell’indagato, di inquinamento delle prove, di compimento di nuovi e gravi reati o della reiterazione del reato per cui si è accusati. In quest’ultimo caso, la custodia cautelare si può applicare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è superiore a quattro anni, o a cinque anni se il giudice intende disporre la custodia cautelare in carcere.

Perché SI: negli ultimi anni l’Italia ha assistito a un aumento sproporzionato dei provvedimenti di custodia cautelare, quando questa dovrebbe invece essere un’eccezione (essendo forte la tensione con il principio di presunzione d’innocenza). Ciò comporta anche un costo per lo Stato il quale ogni anno risarcisce i soggetti che hanno subito una misura cautelare e poi sono stati assolti dopo il processo. Se la modifica venisse approvata, lo spazio di applicazione delle misure si restringerebbe notevolmente, evitando l’abuso dello strumento che spesso viene utilizzato come “carcere preventivo”.

Perché NO: la possibilità di applicazione del provvedimento di custodia cautelare è già opportunamente circoscritta proprio per evitare possibili abusi, e una loro ulteriore limitazione comporterebbe un rischio per la sicurezza dei cittadini.

Quesito numero 3: La separazione della carriere 

Il terzo quesito del referendum sulla giustizia riguarda la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. I primi svolgono la funzione di giudice, mentre i secondi corrispondono ai pubblici ministeri (i cosiddetti “pm”), quindi all’accusa. Oggi in Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di PM, fino a quattro volte.

Il quesito mira ad obbligare i magistrati a scegliere una volta per tutte quale funzione svolgere.

Perché SI: secondo i sostenitori del sì, il successo del quesito referendario aiuterebbe a garantire una maggiore imparzialità dei giudici soprattutto agli occhi dei cittadini, minata dai differenti meccanismi che governano una funzione rispetto all’altra.

Perché NO: la modifica non produrrebbe in concreto una reale separazione tra le carriere rimanendo in comune il percorso formativo e l’organo di governo (Csm), inoltre, secondo recenti studi, la riforma colpirebbe il 10% dei magistrati, incidendo molto relativamente. Inoltre, la riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm), approvata alla Camera e ora in discussione in Commissione Giustizia al Senato, interviene su questo punto e prevede che i magistrati possano chiedere il passaggio dalle funzioni di giudice a quelle di pm (o viceversa) solo una volta nel corso della propria carriera. Se venisse approvata il risultato del referendum sarebbe inutile.

Quesito numero 4: La valutazione dei magistrati

Il quarto quesito ha ad oggetto le modalità con cui viene valutata la professionalità dei magistrati. Ogni quattro anni i magistrati ricevono una valutazione del loro operato, espressa con tre possibili giudizi: “positiva”, quando tutti i parametri sono soddisfacenti; “non positiva”, quando vengono individuate carenze in relazione ad almeno un parametro; e “negativa”, quando ci sono carenze gravi per almeno due parametri. Le valutazioni sono effettuate dai consigli giudiziari, ossia gli organi “ausiliari” del Csm, composti da magistrati (componenti “togati”) e alcuni avvocati e professori universitari (membri “laici”); i membri laici però non partecipano in concreto alla valutazione.

Perché SI: lasciare che le valutazioni  e i relativi avanzamenti di carriera, siano lasciate esclusivamente ai magistrati da molto peso al sistema delle correnti interne alla magistratura, soprattutto se guardiamo ai dati più recenti del Csm, secondo cui negli ultimi anni le valutazioni dei magistrati sono state quasi sempre positive: dal 2008 al 2016 la quota di pareri favorevoli non è mai scesa sotto il 97 per cento. Dare un ruolo attivo agli avvocati potrebbe attenuare il peso delle correnti.

Perché NO: attenuare il peso delle correnti, spostandolo sugli avvocati, potrebbe creare una relazione distorta fra magistrati e difensori. Si pensi al caso in cui durante un dibattimento, un giudice debba confrontarsi con un avvocato che poi potrebbe influenzare, con il suo voto, un eventuale avanzamento di carriera, ciò minerebbe l’indipendenza e la serenità dei giudici.

Anche su questo tema interviene la riforma del Csm ora all’esame del Senato. Il testo, che andrà al voto dell’aula dopo il 12 giugno, intende sostituire il sistema attuale introducendo, per ogni magistrato, un fascicolo di valutazione che raccolga i dati statistici sulle sue attività.

Quesito numero 5: Le firme necessarie per candidarsi al Csm

L’ultimo quesito del referendum è relativo alle modalità con cui i magistrati possono candidarsi al Csm. Il CSM è l’organo che amministra la giurisdizione e garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, 2/3 dei 24 membri (oltre al Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ne fanno parte di diritto) sono eletti da magistrati.

Al momento, è necessario che ogni candidatura sia accompagnata da almeno 25 firme (e massimo 50) raccolte tra altri magistrati. Il quesito chiede di abrogare quest’obbligo, facilitando quindi le procedure.

Perché SI: l’obiettivo è sempre quello di attenuare il potere delle correnti all’interno del Csm, poiché il numero di firme necessarie presuppone l’appoggio di almeno una “fazione” interna alla magistratura. Una simile modifica non sarebbe certo sufficiente a stroncare la patologica attività delle correnti, ma costituirebbe un altro tassello per la riduzione della loro influenza.

Perché NO: come ogni processo elettorale la vera questione riguarda la conoscenza dei singoli candidati da parte degli elettori, per cui è logico che, anche nella magistratura, chi si candida deve partire da una minima base di consenso.